Animali al seguito
Paesi extra U.E.
Documenti sanitari
Per viaggi con animale al seguito verso paesi extra Unione Europea, è opportuno contattare il servizio veterinario della AUSL competente per territorio, al fine di verificare le procedure e le certificazioni richieste da ciascun Paese terzo. Informazioni utili si trovano sul sito del Ministero della Salute - Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie.
L' ingresso in Italia di animali al seguito di passeggeri provenienti (o di ritorno) da Paesi extra UE, è disciplinato dal Regolamento UE 576/2013 e succ. modifiche e dal Regolamento UE 577/2013 e succ. modifiche.
In particolare l'ingresso nella UE di animali da compagnia quali cani, gatti e furetti al seguito dei passeggeri, richiede il possesso dei seguenti requisiti sanitari:
- abbiano almeno un' età di dodici settimane;
- siano identificati tramite l'impianto di microchip;
- abbiano ricevuto una vaccinazione antirabbica in corso di validità (non meno di 21 giorni dal completamento del protocollo di vaccinazione);
- siano accompagnati da un Certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale conforme al modello Allegato IV Parte 1 del Reg.(UE) n. 577/2013 compilato e rilasciato dall' Autorità sanitaria ufficiale de Paese terzo di provenienza;
- se l'animale proviene da un Paese extra UE diverso da quello elencato nell'Allegato II - Parte 2 del Reg. UE n. 577/2013 e succ. modifiche, deve essere stato sottoposto a una titolazione di anticorpi per la rabbia (utile per la verifica di un tasso anticorpale antirabbico) eseguito tramite prelievo di sangue da effettuarsi almeno 30 giorni dalla vaccinazione antirabbica e almeno tre mesi prima dalla data del rilascio del Certificato sanitario per la movimentazione dell'animale verso l'Italia.
Nel caso di rientro in Italia da un Paese extra UE di animali da compagnia (cani, gatti, furetti), è sufficiente il solo Passaporto rilasciato dall'Autorità sanitaria competente prima della partenza (Modello UE - Stato membro) di cui all' Allegato III - Parte 1 del Reg. (UE) n. 577/2013, contenente i requisiti sanitari descritti, compreso l'esito della titolazione anticorpale antirabbica qualora necessaria, eseguita prima della partenza dell'animale verso il Paese extra UE.
Il controllo degli animali da compagnia al seguito dei viaggiatori, provenienti da Paesi extra UE in arrivo in Italia, viene effettuato dall'Autorità Doganale competente nel contesto del controllo ai passeggeri.
Qualora l'animale d'affezione venga spedito da un Paese extra UE verso l'Italia, la movimentazione viene considerata al seguito del passeggero (e non commerciale) purchè avvenga nei 5 giorni precedenti o successivi il viaggio del detentore/proprietario.
Per maggiori informazioni consulta il sito della Commissione Europea.
Qualora venga superata la tempistica dei 5 giorni, o nel caso in cui gli animali vengano spediti da un Paese extra UE verso l'Italia, la movimentazione assume carattere "commerciale".
Nel caso di cani, gatti o furetti, l'importazione commerciale è invece regolamentata:
- dal Reg. UE 2021/404 e succ. modifiche per quanto riguarda il Paese extra UE di provenienza;
- dal Regolamento di esecuzione UE 2021/403 per il modello di Certificato sanitario che deve accompagnare l'animale per l'importazione;
- dal Reg. UE n. 576/2013 e succ. modifiche per quanto riguarda i Requisiti sanitari.
In particolare gli animali:
- devono avere almeno un'età di dodici settimane;
- devono provenire da un Paese extra UE elencato nella Allegato VIII - parte 1 del Regolamento di esecuzione UE 2021/404 e succ. modifiche;
- devono essere introdotti attraverso un punto di ingresso nella UE (porto o aeroporto) sede di un Posto di Controllo Frontaliero (P.C.F.) riconosciuto dalla Commissione europea idoneo al controllo sugli animali vivi (in Italia PCF c/o aeroporto di Roma Fiumicino, aeroporto di Milano Malpensa e aeroporto di Bologna);
- l' importazione deve essere notificata al Posto di Controllo Frontaliero competente almeno 24 ore lavorative prima dell'arrivo degli animali;
- essere sottoposti a visita sanitaria da parte di un veterinario ufficiale del Posto di Controllo Frontaliero;
- possedere i requisiti sanitari descritti per l'introduzione degli animali nella UE al seguito dei passeggeri (identificazione, vaccinazione antirabbica ed eventuale titolazione anticorpale previsti dal Reg. UE 576/2023 e succ. modifiche);
Per maggiori informazioni consulta il sito della Commissione Europea.
Per l’ingresso in Italia da paesi extra Unione Europea di animali non al seguito del viaggiatore, è necessario un certificato di origine e sanità, mentre per cani, gatti e furetti, viene richiesto uno specifico certificato sanitario previsto dalla normativa comunitaria (Decisione della Commissione 2004/595/CE). In entrambi i casi dovrà essere richiesto l’intervento del veterinario Ufficiale del PCF (Posto di Controllo Frontaliero), che rilascia il Documento Veterinario Comune di Entrata (DVCE).Infine, per l'introduzione nella UE di altri animali diversi da cani gatti e furetti (es. invertebrati, animali acquatici, anfibi, rettili, uccelli, roditori, ...), sia al seguito del passeggero che a titolo commerciale, si consiglia di contattare preventivamente l'Autorità sanitaria competente del P.C.F. aeroporto di Bologna.